STATUTO
Art. 1 - A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è
costituita un'associazione culturale denominata "FIAB -
GROSSETOCICLABILE".
Art. 2 - L'associazione ha sede in Sticciano Scalo (GR),
in via Dei Mille n. 38.
Art. 3 - L'associazione si ispira a principi di solidarietà,
ecologia e nonviolenza.
L'associazione non ha
fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale e la sua struttura è democratica.
Si esclude l'esercizio
di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e
comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L'associazione è
regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle
leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del
volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
Art. 4 - L'associazione ha le
seguenti finalità:
1) promuovere e
sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale
mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
2) proporre la
realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed
incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
4) promuovere iniziative di richiesta, proposta o suggerimento finalizzate alla realizzazione di strutture idonee per un
ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere l'uso
della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per
valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e,
inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in
proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di
soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando,
pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo
altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
6) elaborare,
autonomamente, in collaborazione o su incarico di enti pubblici ed organismi
privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili
o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai
punti precedenti;
7) organizzare
convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività
culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici,
produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per
favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto
pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
8) edire e pubblicare
la rivista "GrossetoCiclabile News" e altre
pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità
dell'associazione;
9) attuare alcuni servizi
od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in
relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
10) ottenere per i
propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed
agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o
escursionistico della bicicletta;
11) favorire i propri
Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni
collegati all'attività istituzionale;
12) rifacendosi ai
principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più
svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità
umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i
popoli.
Art. 5 - L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della
Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).
L'Associazione potrà
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili
alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre
Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o
accessorie all'attività sociale.
Art. 6 - L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e
manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e
l'accettazione della tessera.
La consegna o l’invio
della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte
dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo
stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente,
differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio
Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Art. 7 - Tutti i soci,
di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte
le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee
ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto,
che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto
ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto
alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo
di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di
pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano
svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i
lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni
dell'associazione.
Le prestazioni fornite
dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro
affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del
Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Si esclude la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di
associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del
socio;
b) mancato pagamento
della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di
recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi
motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque
manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o
esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono
opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva
Assemblea dei Soci.
Art. 9 - Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Art. 10 - L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti
ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è
convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le
attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee
programmatiche all'associazione.
Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono
essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che
quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio
Direttivo stesso.
L'assemblea è
convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere
richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
La convocazione è
fatta a mezzo di lettera, telefax, e-mail o altri mezzi di telecomunicazione da
spedirsi non meno di otto giorni dall'adunanza.
L'assemblea è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno degli associati, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto
ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’assemblea prima di
iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello
dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in
apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed
emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni
singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che
venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni
conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate
e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario
dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua
vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a
conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni
dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario,
sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A
tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati
dall'assemblea.
Esso resta sempre
depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del
verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere
comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure
tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3
ad un massimo di 7 membri dispari, scelti tra i soci dall'assemblea generale,
che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno
sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di
voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove
delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel
suo ambito il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di
propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca
il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, a mezzo di lettera, telefax,
e-mail o altri mezzi di
telecomunicazione
almeno otto giorni prima.
Il Consiglio può
deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a
maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio
Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più
ampi poteri per decidere sulle
iniziative da assumere
e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per
l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell'associazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Art. 12 - Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca
l'Assemblea dei soci. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni
di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il
Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi
dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei
soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;
cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei
soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e
dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli
sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la
contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed
incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Sostituisce
il Presidente in caso di sua assenza.
Art. 14 - Le cariche degli organi dell'associazione sono
elettive e gratuite.
Art. 15 - L'associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e
contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e
contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e
contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici,
nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti
da convenzioni;
- entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque
titolo.
Art. 16 - L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni
anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla
chiusura
dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo
deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i
quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci
possono prenderne visione.
Il bilancio è composto
da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto
economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di
cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale
dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il
valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà
dell'associazione.
Dal bilancio
consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di
gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Art. 17 - Eventuali modifiche del presente statuto dovranno
essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più
uno degli associati,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 18 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
In caso di
scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà
obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 19 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto,
trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa
vigente.